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La mediazione civile e
commerciale
La mediazione è l’attività professionale
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’.
L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della
giustizia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti
nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il
servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e
del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della
giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle
materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso
ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro
messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono
iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d'Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere
esperito anche davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro
bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioè scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le
stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono
aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia
in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al
giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente
l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa
e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In
caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui
è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. In caso di
insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare
che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per
mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della
lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre
esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice
e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una
proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o
meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento
dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo
davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla
proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato
ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di
mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o
informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla
controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate
sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della
giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Gli organismi di mediazione
privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere
approvate dal Ministro della giustizia. La mediazione è gratuita per i soggetti
che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo
non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di
successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della
metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla
concorrenza del valore di 50.000 euro.
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