Come ricorrere per le infrazioni stradali

La circolazione dei veicoli è regolata dal Codice della Strada. Ma quali sono le regole di velocità alla guida? Il conducente di un veicolo ha l’obbligo di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, in generale, ogni causa di disordine per la circolazione. In particolare, ha il dovere di rallentare quando inizia a percepire un rischio per la propria o l’altrui incolumità, avuto riguardo anche ai seguenti elementi:
caratteristiche, carico e stato della propria automobile;
condizioni della strada (soprattutto in prossimità di tratti a visibilità limitata, di curve, di intersezioni, di scuole e di altri luoghi frequentati da minori) e del traffico;
ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
Tutti gli automobilisti che si mettono alla guida della propria autovettura devono essere in grado di mantenere il pieno controllo della stessa e di compiere ogni manovra necessaria a schivare eventuali pericoli. E’, ovviamente, fatto divieto di gareggiare sulla strada destinata alla libera circolazione.

L’automobilista nel condurre il proprio veicolo deve rispettare i limiti indicati dal legislatore: questo vale sia per le soglie massime sia per quelle minime. A differenza di quanto comunemente si pensa, infatti, è vietato circolare a velocità talmente ridotta da costituire pericolo o intralcio per il normale flusso della circolazione.

Per quanto riguarda, invece, i limiti massimi occorre prendere in considerazione sia il tipo di strada che si percorre sia la tipologia di veicolo che si guida.

Con riferimento al primo aspetto, si distingue tra:
autostrada (130 km/h);
strada extraurbana principale (110 km/h);
strada extraurbana secondaria e locale (90 km/h);
strada nel centro abitato (50 km/h – è possibile aumentare il limite a 70 km/h nei casi in cui le condizioni infrastrutturali lo consentano).
Di regola, i limiti massimi contemplati dal Codice della Strada sono segnalati all’automobilista da un’apposita segnaletica stradale: il simbolo utilizzato è quello di un cerchio bordato di rosso.

Relativamente alla specie di vettura, è possibile differenziare tra:
ciclomotori (45 km/h);
autoveicoli destinati al trasporto di merci pericolose (50 km/h fuori dai centri abitati e 30 km/h all’interno della città);
macchine agricole (40 km/h).

Il Codice della Strada individua una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro, per il caso di violazione dei limiti di velocità: il loro ammontare è proporzionato alla gravità della condotta posta in essere. In altri termini, esso varia a seconda della velocità rilevata: pensa, ad esempio, che se il limite viene superato di soli 10 km/h (sotto i quali vi è, dunque, una generale tolleranza) si eleva una multa da 41 a 168 euro mentre nelle ipotesi più gravi (in cui si oltrepassa la soglia di 60 km/ h) si rischia il pagamento di una somma da 821 a 3287 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Le infrazioni possono essere rilevate dagli autovelox, ossia da apparecchiature appositamente omologate e date in dotazione alle forze di polizia che esercitano una funzione di controllo sulla strada: quindi, soprattutto, alla polizia municipale e alla polizia stradale.

Quando si viene sanzionati per aver superato i limiti di velocità è possibile proporre ricorso: le motivazioni che giustificano l’opposizione sono diverse.

Tra queste le più frequenti sono quelle legate alle caratteristiche dell’autovelox: esse sono espressamente individuate dal legislatore e se mancano in tutto o in parte conducono all’applicazione di sanzioni non valide. Infatti, le apparecchiature di accertamento della velocità devono essere:
segnalate e ben visibili;
in grado di garantire la riservatezza del conducente;
approvate dal Ministero dei lavori pubblici;
gestite direttamente dagli organi della polizia stradale (termine inteso in senso ampio, ossia come categoria generale che ricomprende tutte le forze dell’ordine operanti sulle vie di transito).

Il ricorso può essere proposto alternativamente:
al prefetto: deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sanzione, a meno che non si sia già provveduto a pagare la multa in misura ridotta;
al giudice di pace: deve essere presentato entro trenta giorni dall’avvenuta sanzione se il conducente è residente in Italia oppure entro sessanta se è residente all’estero, ma in entrambe le ipotesi è necessario il patrocinio di un avvocato.