Concorso di colpa del pedone che, attraversando fuori dalle strisce pedonali, non concede la precedenza ai veicoli

pedone che attraversa fuori dalle strisce

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2241/2019, ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rileva che il fatto si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, è corretto attribuire al pedone il suo concorso di colpa.