Udienze civili e penali da remoto

Udienze civili e penali da remoto

Le udienze civili potranno svolgersi “da remoto” e quelli penali tramite videoconferenza come previsto dal D.L. n. 11/2020.

Il summenzionato D.L., ha rinviato le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia e ha sospeso i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020 (ora fino al 15 aprile), salvo alcune eccezioni disciplinate dal medesimo decreto legge.
Inoltre, l’art. 2 del provvedimento ha imposto l’adozione di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 3 aprile al 31 maggio 2020.

Tra le misure che capi degli uffici possono adottare, rientra anche la possibilità di svolgere mediante collegamenti da remoto, dal 3 aprile e fino al 31 maggio 2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Lo svolgimento dell’udienza dovrà avvenire in ogni caso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, qualora sia prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All’udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Per i procedimenti penali, l’art. 2, settimo comma, del D.L. n. 11/2020 prevede che, ferma l’applicazione dell’art. 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo sino al 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Con provvedimento del 10 marzo 2020, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha individuato i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall’art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

Per quanto riguarda le udienze civili, queste potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi “Skype for Business” e “Teams” attualmente a disposizione dell’Amministrazione.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzeranno infrastrutture dell’amministrazione della Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

Le udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del D.L. 11/2020, si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del d.lgs n. 271/1989.

In alternativa, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.