Commette il reato di appropriazione indebita il coniuge che si rifiuta di restituire all’altro coniuge i beni di sua proprietà, dopo che sia stata pronunciata la separazione.
Il termine per proporre la querela si determina nel momento in cui al legittimo proprietario viene negato il diritto di riappropriarsi dei propri beni.
Questo il contenuto della sentenza 52598/2018 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale.
Una moglie separata che, in possesso dei beni del marito, si era rifiutata di restituirglieli era stata condannata per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale.
La difesa aveva sostenuto che, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione, il reato contestato non fosse più configurabile.
La Suprema Corte, invece, avallando le conclusioni dei giudici di merito, ha evidenziato come l’interversione del possesso, da cui decorre il termine della querela, si è determinata non dalla data di separazione, ma da quella in cui è stato negato il diritto al legittimo proprietario.