Alla ex moglie che abbandona il lavoro non spetta l’assegno di divorzio

Alla ex moglie che abbandona il lavoro non spetta l’assegno di divorzio

La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26594/2019 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale già inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018 confermando la funzione puramente assistenziale dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta.
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sottosezione 1, con l’ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26594 afferma che l’ex moglie, ancora in giovane età e pienamente capace di trovarsi un’occupazione, non ha diritto a percepire l’assegno divorzile quando ha volontariamente abbandonato l’impiego che le assicurava l’autosufficienza economica.