Deve provare l’impossibilità oggettiva il padre che non mantiene i figli

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10422 del 2020, dichiara inammissibile il ricorso presentato da un padre, imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ritenendo ininfluente il fatto che, avendo percepito una retribuzione di 1000 euro, abbia impiegato le somme per pagare dei debiti pregressi. Il fatto che ai bisogni dei bambini abbiano provveduto la madre e i nonni non fa venire meno la sua responsabilità penale. Occorre, infatti, dimostrare un’impossibilità oggettiva, persistente e incolpevole in quanto il reato deve considerarsi integrato solo per il fatto che le vittime del reato sono dei minori che, in quanto tali, sono impossibilitati a procurarsi i mezzi necessari per mantenersi autonomamente.