Fare la spesa non esonera il padre dal mantenere i figli

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La Corte di Cassazione, con sentenza della VI sezione penale n. 8047/2019, conferma la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare al genitore che nulla versa ai figli e si limita, talvolta, al solo acquisto di generi alimentari.

L’acquisto mensile di generi alimentari per qualche mese successivo alla separazione, infatti, non esonera dalla corresponsione dell’assegno mantenimento e dal doversi occupare anche di altre esigenze e bisogni essenziali dei figli.

Facendo corretta applicazione dei principi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i giudici hanno ritenuto che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/ 2014, Rv. 261871).

Inoltre, era emerso che alle esigenze dei figli provvedeva esclusivamente la madre e che, a parte acquistare, solo a volte, prodotti alimentari per i figli, l’imputato non si era occupato di altre loro esigenze o bisogni essenziali, anche per cure mediche.