Responsabilità del pedone investito

Responsabilità del pedone investito al 65%

pedone investito

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8666/2017, ha confermato la decisione del giudice di merito che stabiliva, in un caso di pedone investito mentre camminava di notte da un autoveicolo senza assicurazione e che procedeva a forte velocità, la percentuale di responsabilità del pedone investito al 65%.

La decisione della Corte discende in effetti, non da valutazioni del fatto, ma dall’applicazione della norma procedurale di cui all’articolo 434 del codice di procedura civile come riformato dalla legge 134/2012.

La norma prevede che nell’appello non bastino più “i motivi specifici dell’impugnazione” ma è necessario che contenga a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Pertanto, in base alla normativa così come modificata, sarebbe stato necessario delimitare l’oggetto del giudizio di secondo grado, proporre una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di secondo grado e indicare le norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, mentre invece i ricorrenti, redigendo l’appello, avevano disatteso tali prescizioni.

Pertanto, poiché la norma del codice di procedure civile prevede una contestazione molto attenta dei punti non chiari o che avrebbero fornito una lettura errata alla vicenda, la Corte di Cassazione, non solo ha riconosciuto al pedone investito, e deceduto, una percentuale di responsabilità altissima, ma ha anche condannato i ricorrenti al pagamento del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.