La responsabilità del medico. In vigore la riforma.

La nuova legge sulla responsabilità del medico

responsabilità del medico

Dal 1° aprile è in vigore la nuova legge sulla responsabilità del medico e dei professionisti sanitari, il c.d. Ddl Gelli, che era stato approvato definitivamente al Senato l’11 gennaio 2017.

La riforma prevede una maggiore garanzia di trasparenza per gli utenti vittime di errori in ambito sanitario e maggiori tutele anche per i medici coinvolti.

Ciò dovrebbe evitare le condotte tendenzialmente omissive tenute da parte dei medici per situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti (c.d. medicina difensiva negativa), oppure trattamenti non necessari se non in funzione di una paventata linea difensiva ma comportanti dei costi superflui ed ingiustificati per il servizio sanitario (c.d. medicina difensiva positiva).

Con la riforma viene stabilita espressamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico verso il paziente, cosa che farà ricadere sul paziente danneggiato il gravoso onere di dimostrare la “colpa” del medico.

Viene introdotto l’ art. 590-sexies c.p. (responsabilità penale del medico), con espressa esclusione della colpa in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida od in subordine le “buone pratiche clinico assistenziali”.

Per la responsabilità civile viene definitivamente introdotto il principio della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.

Il medico (che operi in struttura privata o pubblica) potrà rispondere solo in base all’art. 2043 del cod. civ. (responsabilità extra-contrattuale), salvo che il comportamento lesivo sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. Il paziente avrà il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento.

La struttura sanitaria (pubblica o privata) invece risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi del cd. contratto atipico di spedalità che include una serie di prestazioni in favore del paziente e che sorge nel momento in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari. In tal caso il paziente per agire nei confronti della struttura dovrà semplicemente allegare il danno subito, di conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. L’utente avrà l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione per richiedere il ristoro dei danni subiti. Tale obbligo si estende anche alle professioni esercitate intramoenia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico.

Viene anche istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti: il fondo risarcirà i danni in quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della compagnia assicuratrice. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.

Infine, per tutte le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, ed a scopo deflattivo del contenzioso, è stato introdotto il necessario preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.