Sospese le udienze civili dal 9 al 22 marzo (ora fino al 15 aprile)

Sospese le udienze civili e penali dal 9 al 22 marzo (ora fino al 15 aprile). Le più importanti, però, si tratteranno ugualmente. Sospesa anche la decorrenza dei termini.

Per far fronte all’emergenza da coronavirus sono state sospese le attività giudiziarie dal 9 al 22 marzo. La sospensione delle attività giudiziarie interromperà anche i termini processuali: ciò significa che tutti gli adempimenti riguardanti i procedimenti rinviati subiranno uno stop.
Ciò consentirà agli uffici giudiziari di avere sufficiente tempo per realizzare misure organizzative per fronteggiare l’emergenza. Il decreto prevede, infatti, l’attuazione di altre misure, come il potenziamento del processo telematico per consentire l’invio a distanza di atti che ora potrebbero essere depositati solamente di persona in cancelleria, o la predisposizione di videoconferenze per le parti che non possono partecipare fisicamente al procedimento.

Sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati: ciò significa che, se un avvocato avrebbe dovuto depositare le proprie memorie entro questo lasso di tempo, i termini si prorogheranno in avanti di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

I processi civili sospesi saranno solo quelli meno urgenti. Saranno ugualmente celebrate, nonostante l’emergenza, le seguenti udienze civili:
1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
2) nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
3) nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4) nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
5) nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
6) nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
7) in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

In materia penale saranno trattate solo le seguenti udienze:

1) udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
2) udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
3) se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
4) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.