L’assicuratore del vettore risarcisce il terzo trasportato

L’assicuratore del vettore risarcisce il terzo trasportato

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La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza 5 luglio 2017 n. 16477 ha deciso che l’assicuratore del vettore risarcisce il terzo trasportato anche nello scontro con veicolo non assicurato o non identificato.

L’art. 141 cda non esige che nel sinistro vi sia un secondo veicolo coinvolto, ovvero che il risarcimento sia condizionato dalla possibilità di rivalsa dell’assicuratore del vettore sull’assicuratore dell’altro veicolo.

La Corte afferma che la finalità della norma (141 cda) è quella di “tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile: (…) deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass, si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata”.

E aggiunge: “lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. 16181 del 2015)”.

La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall’art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l’assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti).

Il regime di indennizzo diretto, tra l’altro, introducendo un’azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato-danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità (infatti, la stessa III Sezione ha messo quindici giorni fà questo principio, senza tuttavia richiamarlo nella sentenza in commento: Cassazione Civile Sezione VI ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15313).

Secondo il Supremo Collegio, “la nuova normativa introdotta dall’art. 141, anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza, è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina od è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008).

Pertanto “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.