Gestire un’automobile ricevuta per successione

auto ricevuta per successione

Gestire un’automobile ricevuta per successione

Nel caso di un’automobile ricevuta per successione, gli adempimenti che i chiamati all’eredità sono tenuti a compiere sono numerosi: dal pagamento del bollo al rinnovo dell’assicurazione, dalla custodia alla dichiarazione di successione, dalla divisione – con assegnazione a uno degli eredi stessi – all’eventuale rottamazione.
Vediamo allora i casi che si possono presentare.

1) L’utilizzo dell’auto lasciata dal defunto implica una tacita accettazione dell’eredità. L’erede che si mette dunque al volante non potrà più rinunciare all’eredità neanche se dovesse scoprire, in un momento successivo, che il parente deceduto era sommerso dai debiti.

2) Se, invece, l’erede usava l’auto già prima che il titolare morisse (si pensi al padre molto anziano che, pur intestatario della macchina, non ha rinnovato la patente, facendosi trasportare dalla figlia), il chiamato all’eredità che si trova nel possesso dei beni del defunto è tenuto a fare l’inventario nei 3 mesi successivi al decesso e, nei 40 giorni dopo, deve dichiarare se intende accettare l’eredità, rinunciarvi o accettarla con beneficio di inventario. Se non lo fa, egli si considera erede puro e semplice.

3) Il decesso del titolare dell’auto non implica una sospensione nell’obbligo del versamento del bollo auto, neanche se il mezzo dovesse restare inutilizzato. Il pagamento del bollo grava su tutti gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità. L’importo andrà quindi diviso tra di essi.

4) A differenza del bollo, che va versato comunque, anche se il mezzo resta fermo, l’assicurazione può essere evitata a patto però di custodire l’auto in un garage o in uno spazio privato non accessibile al pubblico. Non è tale un cortile condominiale non delimitato da sbarre, all’interno del quale può accedere chiunque. Tanto meno lo è il bordo della strada: non puoi lasciare sotto casa l’auto intestata al defunto se non hai assolto alla copertura assicurativa. In questo caso gli eredi rischiano le stesse sanzioni di chi circola senza polizza (multa da 849 a 3.396 euro più il sequestro del mezzo).

5) Gli eredi hanno una responsabilità oggettiva per tutti i danni causati dal mezzo ereditato. Ecco perché sarà bene che si proceda subito alla dichiarazione di successione e all’assegnazione del mezzo a uno solo degli eredi in modo da escludere la responsabilità degli altri.

6) Entro un anno dal decesso, gli eredi sono chiamati a effettuare la dichiarazione di successione in cui dovranno “denunciare” al fisco la presenza del mezzo all’interno dell’asse ereditario. Vi sono però dei casi in cui la dichiarazione di successione non è obbligatoria: quando nell’asse ereditario non vi sono immobili e il valore è inferiore a 100mila euro.

7) Gli eredi che hanno accettato l’eredità devono dividere tra loro i beni lasciati dal defunto. Lo possono fare di comune accordo o, in caso di contrasto, rivolgendosi al giudice. Ricordiamo infatti che la qualità di erede non implica la titolarità di beni specifici dell’asse ereditario ma solo di percentuali. Al momento della divisione questi potranno scegliere a chi di questi lasciare l’auto.

8) Non si può circolare con l’auto intestata al defunto se prima non si è provveduto a effettuare il passaggio di proprietà al PRA e quindi ad aggiornare la carta di circolazione. Difatti, chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà, viene sanzionato con una multa da 356 a 1.776 euro.

9) Per il passaggio di proprietà è necessario recarsi al PRA per la trascrizione entro 60 giorni dall’accettazione dell’eredità. Se l’erede non accetta l’eredità, infatti, non può acquistare alcun bene del defunto né dunque utilizzarlo. Per effettuare la trascrizione è necessaria l’autentica di firma di tutti gli eredi che dovranno esibire un documento di identità in corso di validità e portare una marca da bollo.
L’autentica della firma può essere fatta presso gli uffici Aci, la DTT (ex Motorizzazione), le agenzie di pratiche auto e delegazioni AC purché abilitate allo S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista). È possibile chiedere l’autentica anche all’ufficio del Comune o ad un notaio.
Chi sceglie di autenticare le firme presso il PRA dovrà, contemporaneamente, provvedere alla trascrizione dell’atto di accettazione di eredità. Sarà pertanto obbligatoria la presenza di tutti gli eredi muniti di un documento d’identità in corso di validità i quali accettano l’eredità del veicolo.
Nel caso in cui gli eredi non possano autenticare contemporaneamente la propria firma, l’autentica può essere effettuata anche in luoghi e tempi diversi, utilizzando sempre lo stesso atto ed una sola marca da bollo. Pertanto l’atto dovrà essere inviato in originale agli eredi non presenti per proseguire con l’autentica. I 60 giorni di tempo per la trascrizione dell’atto decorreranno dalla data dell’ultima autentica. Dal 61° giorno l’importo da pagare sarà maggiorato delle sanzioni e degli interessi.

10) Se l’auto lasciata dal defunto è vecchia e priva ormai di alcun valore, se ripararla costerebbe troppo né c’è chi la vuole acquistare, l’unica soluzione utile è rottamarla. La rottamazione è la procedura che porta alla demolizione del veicolo che non presenta più le caratteristiche necessarie per la circolazione stradale, ad esempio perché troppo vecchio o incidentato in maniera irrimediabile. Tale procedura non comporta semplicemente la distruzione del mezzo, ma anche la sua cancellazione definitiva dal Pubblico Registro Automobilistico, PRA. In tal caso l’interessato dovrà rivolgersi, munito dei documenti del veicolo (carta di circolazione e certificato di proprietà o vecchio foglio complementare) a un centro autorizzato (lo sono quelli che la ottengono dall’ente locale preposto, di solito la provincia) che in base ai soli e contenuti costi previsti per legge procederà alla rottamazione e alla radiazione dal Pra, prevista entro 30 giorni dalla consegna del mezzo. La rottamazione può essere richiesta dall’erede mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara erede del defunto intestatario del veicolo da demolire.