Quale cognome nelle unioni civili?

IL COGNOME NELLE UNIONI CIVILI

La Corte Costituzionale con decisione del 9\10\2018 frena sull’equiparazione delle unioni civili al matrimonio. La decisione trae origine dalla vicenda di una coppia di uomini che al momento della celebrazione dell’unione civile nell’anno 2016, all’indomani della emanazione della legge Cirinnà, avevano scelto un cognome comune, che era stato annotato sugli atti di nascita e i documenti, grazie ad un decreto-ponte, varato per permettere l’applicazione immediata della norma, ma poi cancellato d’ufficio con i decreti attuativi del 2017.

La legge Cirinnà del maggio 2016 sulle unioni civili, infatti, aveva previsto soltanto la possibilità di prendere il doppio cognome, non di adottarne uno per la coppia, come avviene invece nel caso del matrimonio.

La Corte Costituzionale, con la decisione in commento, ha quindi dichiarato legittimi i decreti di gennaio 2017 laddove si prevede che la scelta del cognome comune non modifichi la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell’unione.

Resta fermo, tuttavia, che la scelta effettuata dagli uniti civilmente viene invece iscritta negli atti dello stato civile (in base all’articolo 63, primo comma, lettera g-sexies, del Dpr 396/2000).La Corte ha ritenuto, inoltre, che ciò realizzi il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge delega n. 76 del 2016, attraverso l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile alle previsioni della legge sulle unioni civili.

Da ciò consegue che la Corte ha considerato legittimo l’annullamento delle modifiche anagrafiche intervenute prima dell’adozione del Dlgs 5/2017 e valorizzata la breve applicazione della norma-ponte con la quale è stata regolamentata la tenuta del registro provvisorio delle unioni civili. Si legge nella nota della Consulta, infatti, che «la dichiarata transitorietà del Dpcm 144/2016 e la brevità del suo orizzonte temporale portano ad escludere che le novità introdotte da tale fonte di rango secondario abbiano determinato l’emersione e il consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona».