Si può contestare la bolletta della luce (o dell’acqua, del gas, del telefono)?

Si può contestare la bolletta della luce (o dell’acqua, del gas, del telefono)?

contatore
Come, e con quali limiti, poter contestare una bolletta della luce, del gas, dell’acqua o del telefono, lo chiarice la sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016.

Nei contratti di fornitura di luce, gas, acqua, telefono, definiti dal codice civile come contratti di somministrazione, i consumi sono calcolati mediante un contatore.

La lettura del contatore, sulla quale vengono calcolate le somme dovute, non ha valore assoluta di prova, ma ha valore di presunzione semplice. Cosa vuol dire ciò? A questa domanda risponde la sentenza della corte di Cassazione citata prima.

La fattura emessa in base alla lettura del contatore, è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore del fornitore ma l’utente potrà contestare la bolletta in un giudizio di opposizione e, in tal caso, la stessa non costituirà prova dell’esistenza del credito, credito che dovrà essere dimostrato dal fornitore con gli ordinari mezzi di prova.

Questi contratti di somministrazione sono qualificati come contratti per adesione di natura privata, pur se integrati da norme speciali e regolamentari. In base a tale normativa, l’utente potrà sempre dimostrare, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è diverso da quello indicato nella fattura.

In caso di contestazione dei consumi da parte dell’utente, per giurisprudenza consolidata, l’onere della prova viene ripartito nel senso che grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre grava sull’utente l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore ovvero determinare un incremento dei consumi.

Non può pertanto addebitarsi all’utente la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli eseguiti dal fornitore, nè può ricadere sullo stesso utente l’impossibilità di fornire la prova del corretto funzionamento del contatore.