Quando è risarcibile un infortunio sportivo a scuola.
La Cassazione, con ordinanza della III sezione civile n. 9983/2019, ha dichiarato che, in caso di infortunio sportivo a scuola, la responsabilità della scuola non è automatica: il danno dovrà essere conseguenza dell’illecito di altro studente e l’istituto non dovrà aver predisposto le misure per evitarlo.
Niente responsabilità della scuola, dunque, poiché l’istituto aveva fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c. ed essendo il sinistro, nella specie, verificatosi con modalità tali da non potere essere impedito, e rientrare l’evento nell’alea normale dell’attività sportiva cui nella specie lo studente odierno ricorrente ha preso parte.
Tesi conforme alla precedente decisione della Cassazione (Cass., n. 20743/2009) ove si precisa che in caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma la suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Si è altresì sottolineato che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., n. 6844/2016), ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., n. 18903/2017).