Nullità del licenziamento intimato in costanza di matrimonio

 

Non è discriminatoria la nullità del licenziamento intimato in costanza di matrimonio, vigente per le sole lavoratrici donne.

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 28926/2018, non ha ritenuto discriminatoria come avrebbe voluto invece il ricorrente, la norma del codice delle pari opportunità che stabilisce che il licenziamento intimato alla lavoratrice dipendente dal giorno della richiesta di pubblicazioni di matrimonio, seguita dalla sua celebrazione, sino a un anno dopo la stessa, debba considerarsi nulla.

La norma era contestata da un lavoratore uomo licenziato nel corso del predetto arco temporale.
Per i giudici, la diversità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, “lungi dall’essere discriminatoria” è piuttosto giustificata da ragioni di tutela della maternità e della necessità, per la donna, di adempiere alla sua essenziale funzione familiare.

La disposizione, insomma, non si pone in contrasto né con la Costituzione italiana né con la normativa antidiscriminatoria europea sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.