Obblighi di mantenimento del figlio naturale
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 25 gennaio 2017, ha affrontato il problema del mantenimento dei figli, stabilendo che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione.
A sostegno della propria tesi, il Tribunale citava la sentenza della Corte di Cassazione n. 3079 del 16.02.2015 nella quale si precisava che “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”.
Nella fattispecie in esame, un soggetto aveva agito in giudizio, nei confronti degli eredi del proprio padre naturale, ormai deceduto, il quale aveva mantenuto rapporti con la madre e con il figlio stesso solo per il primo anno di vita del bambino, per poi disinteressarsene del tutto.
Il padre non aveva neanche riconosciuto il bambino nè aveva mai contribuito al suo mantenimento.
Il figlio aveva chiesto al Tribunale il risarcimento del danno morale subito a seguito della condotta posta in essere dal proprio padre naturale che gli aveva negato l’affetto paterno, nonché il dovuto mantenimento.
Il Tribunale, aderendo alle richieste del figlio ricorrente, accoglieva le relative pretese, osservando che gli accertamenti effettuati in corso di causa, nonché nel corso del precedente procedimento di disconoscimento della paternità, avevano dimostrato che il ricorrente era effettivamente figlio dell’uomo che aveva rifiutato di riconoscerlo e di mantenerlo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, precisando che il figlio avrebbe potuto aggiungere il cognome del padre a quello della madre (anteponendolo o sostituendolo allo stesso).
Il Tribunale accoglieva anche la domanda risarcitoria, riconoscendo, effettivamente, la responsabilità del padre naturale.