La prescrizione del bollo auto
Il bollo è l’imposta dovuta dal proprietario di un veicolo. Ma cosa si rischia se non si paga?
Se non si paga il bollo l’ente titolare del tributo potrà e dovrà notificare un avviso di accertamento dell’imposta con l’intimazione a pagare il dovuto oltre alle sanzioni ed interessi.
Se non si provvede neanche al pagamento dell’avviso, la pretesa tributaria passerà nelle mani dell’ente addetto alla riscossione del tributo il quale, previo avviso al debitore, potrà disporre il fermo amministrativo del veicolo.
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti “bloccano” un bene mobile tramite iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi la pretesa erariale: il veicolo non può circolare, non può essere demolito od esportato, non può essere venduto e se la morosità si protrae per tre anni di seguito, può anche essere disposta la cancellazione del mezzo dal Pra .
Negli ultimi mesi, sono stati inviate centinaia di cartelle di pagamento per il bollo auto anche con riferimento ad imposte prescritte.
La prescrizione è l’estinzione di un diritto perché il titolare non lo ha esercitato per un determinato periodo di tempo, dimostrando il suo disinteresse (art. 2934 del c.c.).
Il termine della prescrizione del bollo auto è di 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata. Quindi ad esempio i termini di prescrizione per richiedere il bollo auto per il 2012, decorrono dal 1 gennaio 2013, e fino al 31 dicembre 2016. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta.