Responsabilità medica

responsabilità medica

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5487, ha elaborato il seguente principio di diritto, sui criteri relativi alla distribuzione dell’onere della prova in materia di responsabilità medica.

Nei giudizi sulla responsabilità medica, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle…mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”.

Nel caso oggetto dell’ordinanza,, un uomo era deceduto a seguito d’ischemia poco dopo la visita effettuata da una Guardia Medica che lo aveva “rinviato al domicilio” “previa somministrazione in via intramuscolare, di un antidolorifico, con prescrizione di un controllo dal medico curante”.

I congiunti convenivano in giudizio civile la AULSS affinché la stessa fosse riconosciuta responsabile del decesso del loro congiunto.

La Cassazione, in applicazione del principio di diritto sopra riferito, ha precisato che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere…solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile”.