Assegno di divorzio: sentenza della Cassazione

Assegno di divorzio: sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione.

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Rivoluzione della Cassazione, in materia di assegno di divorzio, con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017. Da oggi conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, non il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l’assegno divorzile al coniuge che lo richiede.

Il matrimonio, scrive la Corte, è “un atto di libertà e autoresponsabilità”, non una “sistemazione definitiva”.

I giudici della Corte suprema hanno respinto il ricorso con il quale la signora reclamava l’assegno di divorzio che la Corte di Appello di Milano le aveva negato avendo valutato che l’ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una “contrazione” dei redditi.

A far perdere all’ex moglie il diritto all’assegno non è il fatto che si supponga abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – conclude la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Con una nota divulgata oggi, la Cassazione spiega: “La Prima sezione civile ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.

E ancora: con la sentenza di divorzio, osserva la Cassazione, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

Dunque, secondo i giudici, va individuato un “parametro diverso” nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile: “Se è accertato che (l’ex coniuge) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.

Gli indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

E sul Corriere della Sera di oggi l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace dichiara: «È la vera parità, alle mie clienti io dico di lavorare. Non bisogna considerare il matrimonio come un’assicurazione sulla vita. E comunque continuerò a battermi per le donne»